Gare del campionato TERZA CATEGORIA CASERTA
GARE DEL 20/ 3/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
FONTANA CIPRIANO (DON PEPPE DIANA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
GAGLIARDI LIBERATO (TEAM S.FELICE SOCCER)
ZIMBARDI VINCENZO (TEAM S.FELICE SOCCER)
IANNOTTA GIUSEPPE (VALLE DEGLI ARCHI)
GARE DEL 3/ 4/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 1/ 7/2011
SCARAMUZZO FRANCESCO (CASTEL DI SASSO)
perchè profferiva nei confronti dell'arbitro frasi minacciose e volgari. per due volte tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi grazie al pronto intervento dei calciatori. Alla notifica del provvedimento di espulsione, sostava nello spazio antistante agli spogliatoi e continuava a tenere un atteggiamento minaccioso.
NON VISUALIZZATO SUL C.U. PRECEDENTE PER UN DISGUIDO TECNICO
GARE DEL 10/ 4/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 20,00 FORMICOLA CALCIO
per non aver presentato la richiesta di forza pubblica. con recidiva.
AMMONIZIONE E DIFFIDA
REAL VILLA
diffida per ritardo.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
NUZZO ORLANDO (REAL SANTA MARIA A VICO)
IRACE ALFREDO (REAL VILLA)
CENAMI DAVIDE (STELLA PRATA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
CONCA ANTONIO (MARZANO APPIO)
perché al termine della gara profferiva nei confronti dell'arbitro frasi di scherno e altamente minacciose.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
FUSCO MARCO (DRAGONESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
COMPAGNONE MARIANO (CAIANELLO)
BOVENZI GERARDO (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)
DI FEOLA LORENZO (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)
CECERE CARMINE (LONGOBARDA CAMIGLIANO)
CERRONE NICOLA (REAL TIFATINA CALCIO)
ROMANO MATTEO (SPORTING PIETRAVAIRANO)
LANNI DOMENICO (STELLA PRATA)
DELIBERE DECISE DAL GIUDICE SPORTIVO NELLA SEDUTA DEL13/04/11
Gara REAL TIFATINA CALCIO – TEAM SAN FELICE SOCCER del 10/04/11
Il G.S. letto il referto di gara e tutta la documentazione ad esso allegata; rilevato che al minuto 33 del secondo tempo il signor VINCOLI NICOLA, calciatore della società REAL TIFATINA CALCIO, per effetto di una pallonata, si sentiva male tale da richiedere l’intervento dell’autoambulanza; che la gravità dell’incidente comportava anche l’intervento immediato del signor PISCITELLI RAFFALE, dirigente della società SAN FELICE SOCCER, il quale praticava le prime cure sullo sfortunato calciatore prima dell’arrivo dell’autoambulanza che risultavano determinanti per la salute del signor VINCOLI; che il presidente della società REAL TIFATINA dopo che lo sfortunato calciatore veniva trasportat all’ospedale, presentava all’arbitro una dichiarazione con la quale chiedeva la sospensione definitiva della gara non sussistendo le condizioni psicologiche ideali nei propri calciatori per la prosecuzione della stessa, che la società SAN FELICE SOCCER non aderiva spontaneamente a tale richiesta pur rimanendo i calciatori e dirigenti turbati per quanto accaduto; che, pertanto , la società SAN FELICE SOCCER, sentita la decisione di sospendere definitivamente la gara;
che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui all’articolo 53 N.O.I.F. perciò, questa Giustizia Sportiva, in
considerazione dell’accaduto ritiene di sanzionare la società REAL TIFATINA solo con la perdita della gara senza
adottare altre sanzioni accessorie; tutto ciò premesso letto l’articolo 53 N.O.I.F.
DELIBERA
Di infliggere alla società REAL TIFATINA CALCIO la punizione della perdita della gara per 0-3
Di confermare i provvedimenti disciplinari adottati ed, eventualmente, riportati in altra parte del C.U.
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