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Dilettanti
giovedì 17 maggio 2012
3 CAT. CAMPANIA CASERTA 11-12. C.U. 36 Decisioni giudice sportivo sui ricorsi. Nel girone A punite e penalizzate United Vitulazio e Casapulla per non essersi presentate. Stessa sorte (con ammenda maggiorata) per il Ruviano nel girone B. Gara persa per la Virtus Cancello A., perché il '96 Di Stasio non era tesserato.
GARA DEL 06- 09/05/2012
GIRONE A
VALLE DEGLI ARCHI UNITED VITULAZIO 3 – 0 ART. 53 VD
VIRTUS CANCELLO ARNONE ATLETICO CASERTA PR.REC VD
13/05/2012
LA SAMMARCHESE CASAPULLA CALCIO 3 – 0 ART.53 VD
LIBERTAS ROCCAMONFINA RUVIANO 3 – 0 ART.53 VD
DELIBERE DECISE DAL GIUDICE SPORTIVO NELLA SEDUTA DEL 16/05/2012
GARA VALLE DEGLI ARCHI – UNITED VITULAZIO DEL 09/05/2012
Il G. S letto il referto di gara; rilevato che la stessa non si è disputata per l’assenza della società UNITED
VITULAZIO,Visto l’art. 53 delle N.O.I.F .
DELIBERA
Di infliggere alla società UNITED VITULAZIO
La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
La penalizzazione din 1 punto in classifica
L’ammenda di euro 150.00 trattandosi di prima rinuncia
L’ammenda di euro 60.00 quale indennizzo per mancato incasso, alla società VALLE DEGLI ARCHI
GARA LA SAMMARCHESE – CASAPULLA CALCIO DEL 13//2012
Il G. S letto il referto di gara; rilevato che la stessa non si è disputata per l’assenza della società CASAPULLA
CALCIO,Visto l’art. 53 delle N.O.I.F .
DELIBERA
Di infliggere alla società CASAPULLA CALCIO
La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
La penalizzazione din 1 punto in classifica
L’ammenda di euro 300.00 trattandosi di prima rinuncia
L’ammenda di euro 60.00 quale indennizzo per mancato incasso, alla società La Sammarchese
DELIBERE DECISE DAL GIUDICE SPORTIVO NELLA SEDUTA DEL 16/05/2012
GARA LIBERTAS ROCCAMONFINA – RUVIANO DEL 13/05/2012Il G. S letto il referto di gara; rilevato che la
stessa non si è disputata per l’assenza della società RUVIANO,
Visto l’art. 53 delle N.O.I.F .
DELIBERA
Di infliggere alla società RUVIANO
La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
La penalizzazione din 1 punto in classifica
L’ammenda di euro 500.00 trattandosi di seconda rinuncia
L’ammenda di euro 60.00 quale indennizzo per mancato incasso, alla società Libertas Roccamonfina
GARA VIRTUS CANCELLO ARNONE – ATLETICO CASERTA DEL 06/05/2012
Il G. S letto il referto di gara; rilevato che la Società Atletico Caserta ha proposto ritualmente reclamo avverso
la omologazione della gara in oggetto atteso che ha partecipato alla stessa, tra le fila della società Virtus
Cancello Arnone, il sig. Di Stasio Giuseppe, nato il 05/12/1996, che non avrebbe avuto titolo perché non
tesserato peer la predetta Società; che il reclamo appare meritevole di accoglimento dal momento che, a
seguito di indagini, effettuate presso gli uffici competenti della FIGC, è emerso che il sig. Di Stasio Giuseppe,
alla data della gara, non è risultato tesserato per la società Virtus Cancello Arnone; tuttociò premesso, letti gli
Art. 17-18-19 del CGS,
DELIBERA
Di infliggere alla società Virtus Cancello Arnone la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3;
Di infliggere alla società Virtus Cancello Arnone l’ammenda di euro 30.00;
Di inibire il sig. Verde Enrico, dirigente della società Virtus Cancello Arnone, sino a tutto il 30/06/2012
Di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza;
Nulla per la tassa reclamo.
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