venerdì 13 maggio 2011

Le decisioni del G.S. Com. uf. n.36

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
SCALERA SEBASTIANO (SPORTING MADDALONI)
FARINA PIETRO (VALLE DEGLI ARCHI)


A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 50,00 REAL BELLONA
perchè veniva indicato in distinta un dirigente della società inibito.
Euro 30,00 SPORTING PIETRAVAIRANO
perchè prima dell'inizio della gara un tifoso proferiva frasi gravemen
te offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro. con recidiva.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 3/2012
DE LILLO MARIO (REAL BELLONA)
perchè nella qualità di assistente di porta protestava vivacemente con
tro le decisioni arbitrali e a fine gara minacciava ripetutamente l'ar
bitro. sanzione aggravata perchè già inibito fino al gennaio 2012 come
da c.u. del 21 04 2011.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
MUNNO SIMONE (SAN MARTINO BREZZA)
VERRILLO GIANLUCA (SANTA MARIA LA FOSSA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MEROLILLO MASSIMILIANO (REAL BELLONA)
CORBI GIOVANNI (STELLA PRATA)
TESTA ANTONIO (STELLA PRATA)
NOCERA FRANCESCO (VOLTURNIA BAIA E LATINA)

DELIBERE DECISE DAL GIUDICE SPORTIVO NELLA SEDUTA DEL 11/05/11
Gara REAL VILLA – DON PEPPE DIANA del 07/05/11
Il G.S. letto il referto di gara; rilevato che la stessa non si e’ disputata per l’assenza della società REAL VILLA visto
l’articolo 53 delle N.O.I.F.
DELIBERA
Di infliggere alla Società REAL VILLA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
La penalizzazione di un punto in classifica
Ammenda di € 500,00 trattandosi di terza rinuncia

Gara VALLE DEGLI ARCHI – REAL TIFATINA del 08/05/11
Il G.S. letto il referto di gara; rilevato che la società REAL TIFATINA iniziava la gara con 11 calciatori non riportando in
distinta giocatori di riserva; che nel corso del secondo tempo veniva espulso il signor FURCOLO VINCENZO,
calciatore della società REAL TIFATINA, reo di aver proferite frasi offensive nei confronti dell’arbitro nonché di avere
colpito quest’ultimo volontariamente con una pallonata al fianco; che, successivamente alla notifica del provvedimento
di espulsione, il signor FURCOLO VINCENZO, nell’abbandonare il terreno di gioco continuava a protestare e rivolgere
insulti all’arbitro; che nel corso della gara, per infortunio abbandonavano definitivamente il terreno di gioco numero 4
calciatori tutti appartenenti alla società REAL TIFATINA che non potendo operare sostituzioni, rinunciava, per effetto
anche delle espulsioni con solo numero 6 calciatori; che, pertanto, il direttore di gara, al 30° minut o del secondo tempo
era costretto a sospendere definitivamente la gara per inferiorità numerica della società REAL TIFATINA mentre il
punteggio conseguito sul campo era di 7-0 a favore della società VALLE DEGLI ARCHI; tutto ciò premesso letto le
regole numero 3 del giuoco del calcio e l’articolo 17 del C.G.S.
DELIBERA
Di omologare la gara con il punteggio conseguito sul campo al momento della sospensione definitiva di 7-0 a favore
della società VALLE DEGLI ARCHI e più favorevole a quest’ultima
Di squalificare il signor FURCOLO VINCENZO, calciatore della società REAL TIFATINA, fino a tutto il 30/06/11

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